IL RESPONSABILE DEL SETTORE DELLE POLITICHE SOCIALI
rende noto
che, it sensi e per gli effetti delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1037 del 11/10/2018, n. 1100 del 30/10/2018 e n. 790 del 13/11/2020, i cittadini inteiessati possono fare richiesta di concessione di
CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’ASSISTENZA A DOMICILIO DELLE PERSONE CON
DISABILITA GRAVISSIMA (art. 3 del D.M. 26 settembre 2016) secondo le indicazioni e le modalità specificate ne1 presente Avviso.
- FINALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
11 contributo economico e un intervento mirato ad assicurare un’adeguata assistenza a1 domicilio della persona con disabilita gravissima, cosi definita ai sensi de1l’art. 3 del D.M. 26 Settembre 2016, evitando il ricorso precoce o incongruo a1 ricovero in strutture residenziali e favorendo il mantenimento della persona malata ne1 proprio ambiente di vita e di relazioni sociali.
Il contributo economico viene concesso pet interventi rivolti ai familiari residenti in Basilicata che hanno all’interno del loro nucleo anagrafico un componente con disabilità gravissima e che prestano servizi di cura e assistenza domiciliari ai paziente direttamente e/o tramite 1’acquisto da terzi o da altri farriiliari di detti servizi.
- REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI
Possono accedere ai benefici previsti dalle DD.G.R. n. 1037 del 11/10/2018, n. 1100 del 30/10/2018 e n. 790 del 13/11/2020 i familiari residenti in Basilicata che hanno al1’interno del loro nucleo anagrafico un componente con disabilità gravissima, cosi definita ai sensi del1’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, e che prestano servizi di cura e assistenza a domiciliari al paziente direttamente e/o tramite l’acquisto da terzi o da altri familiari di detti servizi, i1 cui familiare con disabiliti gravissima sia
residente in Basilicata da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso;
in stato di non autosufficienza cosi come definito al punto 1.3 della Direttiva di cui alle DD.G.R. n. 1037 del 11/ 10/2018, n. 1100 del 30/ 10/2018 e n. 790 del 13/11/2020;
in possesso della certificazione medico-specialistica rilasciata dalle strutture sanitarie regionali di cui all’Avviso Pubblico comunale sulle apposite schede riportate negli Allegati n. lA, lB, IC, 1/D, ID/A, ID/B, IE, lF, IG e n. 2 della D.G.R. n. 1100 del 30/10/2018.
Pet essere destinatari del contributo economico, i familiari devono essere in rapporto di effettiva convivenza con la persona con disabilita gravissima, ovvero garantire una presenza a casa della stessa in relazione alle sue necessita.
La certificazione medica deve essere rilasciata o, se già rilasciata da altra struttura sanitaria del territorio riazionale, validata, ai fini del presente Avviso, dal Servizio Sanitario Regionale per il tramite del Centro pet le gravi cerebrolesioni o dal1’U. O. ospedaliera di riabilitazione o dal1’UVBR del Servizio Sanitario Regionale della Basilicata o da altre strutture regionali deputate alia presa in carico sanitaria di questo tipo di pazienti cosi come indicato ne11’al1egato “A” a1 presente avviso.
3. ENTITA DEL CONTRIBUTO
L’entita del contributo economico e stabilita dalla D.G.R. n. 1037 del 11/10/2018 e ss.rum.ii in € 500,00 Mensili.
11 contributo e concesso su base mensile e now viene riconosciuto per frazioni di diritto inferiori a 15 giorni del mese.
11 contributo non e cumulabile con i benefici economici di altri programmi di sostegno alla disabilità quali, senza pretesa di esaustività, il contributo per persone affette da SLA di cui alla D.G.R. n. 256/2013, i1 contributo per persone in Stato vegetativo di cui alla D.G.R. n. 1016/2013, Assegno di cura di cui alla D.C.R. 588/2009, ecc. II contributo economico sarà erogato mensilmente da1 Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale,
fino ad esaurimento delle risorse disponibili, attraverso assegno circolare non trasferibile ovvero accredito su conto corrente bancario.
Per i richiedenti dichiarati beneficiari al termine del procedimento amministrativo relativo a1 presente avviso, la decorrenza del beneficio e stabilita da1 rnese in cui e stata presentata la dornanda al Comune di residenza
4. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
11 richiedente deve compilare la domanda di contributo economico – modello A del presente Avviso — in modalita elettronica attraverso la procedura informatica presente sul portale regionale https:/ /eravissimi.req ione.basi1icata.it/.
Allo scopo potrà eventualmente avvalersi del supporto de11’Ufficio Sociale del Comune di residenza.
La domanda compilata on line dovrà essere stampata in triplice copia utilizzando la funzione stampa finale del sistema telematico.
Le tre copie stampate e firmate dal solo richiedente, corredate dalla documentazione richiesta, devono essere consegnate a mano o tramite PEC-Posta Elettronica Certificata all’indirizzo @pec.comune.castelsaraceno.pz.it del Comune di residenza della persona con disabilità gravissima entro n. 90 giorni dalla pubblicazione del presente avviso che continuerà a rimanere valido anche dopo tale data per la durata del programma.
Per le domande consegnate a mano farà fede timbro e data di accettazione del Comune di residenza che rilascerà al richiedente, quale ricevuta, una delle tre copie della domanda. Per le domande trasmesse a mezzo PEC indicare nell’oggetto ’RICI-HEATH CONTRIBUTO ECONOMICO FOR SSIS MN H DOMICILIO DELLE PE Rf OFF COC D/BIJUS GBWIJJ ”e farà fede la data di consegna.
La domanda non sari accettata se:
non risulterà compilata attraverso il sistema informatico;
risulterà stampata in versione bozza;
risulterà modificata e/ o integrata a rnano.
Alfa domanda va allegata la seguente documentazione:
certificazione dello stato di non autosufficienza cosi come definito a1 punto 1.3 della Direttiva di cui alle DD.G.R. n. 1037 del 11/ 10/2018, n. 1100 del 30/10/2018 e n. 790 del 13/11/2020 comprovato da1 certificato di invalidata ai sensi del1’allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministero n. 159 del 2013;
certificazione medico-specialistica rilasciata dalle strutture sanitarie regionali di cut a1l’Avviso Pubblico comunale sulle apposite schede riportate negli Allegati n. lA, lB, t C, 1/D, 1D/A, ID/B, IE, lF, IG e n. 2 della D.G.R. n. 1100 del 30/10/2018;
autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, dello stato di famiglia storico antecedente non meno di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso;
autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti 1’assistenza diretta al proprio familiare o l’intenzione di avvalersi, a titolo oneroso, di uno o più assistenti familiari o familiari;
dichiarazione relativa a1 rapporto contrattuale con uno o più familiari o assistenti familiari (solo ne1 caso la persona non autosufficiente sia già assistita a titolo oneroso da familiari o assistenti familiari); attestazione ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria (art. 6 del DPCM 159/2013) o ISEE Minorenni relativa all’anno di presentazione della domanda.
Le domande verranno istruite in ordine di arrivo temporale.
5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Il Comune di residenza della persona con disabilita gravissima, alla ricezione di ogni singola domanda, la trivia entro 5 giorni, completa di allegati, trattenendone copia, a1 Comune Capofila del1’Ambito Socio-Territoriale di appartenenza che ne verifica l’ammissibilità e di comunicazione dell’esito ai Comuni interessati facenti parte dell’Arnbito entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. DEFINIZIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI
In base alle risorse disponibili per l’Ambito, ad ogni Comune e assegnato dall’Ambito di appartenenza un numero massimo di beneficiari sulla base degli stessi criteri regionali di riparto delle risorse tea gli Ambiti.
Il singolo Comune, entro e non oltre 5 giorni dopo la comunicazione di ammissibilità di tutte le domande pervenute nei termini di scadenza di cui al punto precedente, stila ed approva l’elenco comunale dei beneficiari comprensivo dell’eventuale lista di attesa. I singoli elenchi comunali vanno a comporre l’elenco unico di Ambito per le finalità di monitoraggio dell’intervento.
7. RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECCEDENTI IL NUMERO MASSIMO DI BENEFICIARI
Nel caso in cui le richieste di contibuto, nella fase di definizione del1’elenco dei beneficiari, eccedessero il numero massimo di beneficiari assegnato al singolo Comune, questi stila una graduatoria comunale in ordine al valore ISEE dando priorità ai valori ISEE più bassi. Le richieste eccedenti saranno collocate in lista di attesa, secondo i medesimi criteri. In caso di parità di valore ISEE si dara priorità alle domande pervenute prima. In fase di successiva eventuale riprogrammazione annuale dei fondi, l’Ambito pus rimodulare i1 numero massimo di beneficiari assegnati ai singoli Comuni a1 fine di eliminare le eventuali liste di attesa.
8. PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO
Il Servizio Sociale del Comune di residenza dei singoli beneficiari, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Comune Capofila del1’ainmissibilita di tutte le domande pervenute nei termini di scadenza, avvia la procedura di presa in carico anche contattando consultivamente le strutture sanitarie territorialmente competenti, di cui all’allegato “A” del presente avviso, per procedere alla stesura del Piano di Assistenza Individualizzato SAI) con le modalità descritte a1 successivo punto 9, anche sulla base di quello già eventualmente predisposto dalle dette strutture sanitarie.
Il PAI sarà redatto ed approvato entro e non oltre 40 giorni da11’approvaziorie del1’e1enco comunale dei beneficiari.
La mancata sottoscrizione del PAI entro i termini prescritti comporterà la sospensione del1’erogazione del contributo economico. L’erogazione del contributo economico sarà riattivata da1 mese successivo a11’avvenuta firma. La firma del PAI non da luogo a1 riconoscimento di arretrati in caso di suberitro a seguito di esclusione di un beneficiario.
9. PRESA IN CARI CO
Ricevuta la comunicazione dell’esito delle domande di cui al precedente punto 6, ogni Servizio sociale comunale attiva il procedimento di “presa in carico” del beneficiario attraverso la definizione e l’approvazione del Piano di Assistenza Individualizzato (TAI) ritenuto condizione necessaria per 1’erogazione del contributo economico.
La presa in carico deve risultare attiva del sistema informativo del Programma regionale entro il giorno 10 del mese successivo all’approvazione del PAI. Il Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale verifica lo stato della presa in carico e trascorso tale terrine, se questa non risulta attivata sul sistema informativo regionale, sollecita i Comuni di residenza per avviare le procedure di “presa in carico”.
Alla definizione ed alla gestione del PAI concorrono, oltre a1 Servizio Sociale comunale competente, anche la famiglia ed altri soggetti interessati od interessabili.
Responsabile del PAI e un Case Manager individuato nella figura del1’assistente sociale del Servizio sociale comunale.
Il Case Manager cura le diverse fasi della presa in carico che riguardano la valutazione, la redazione del Piano di Assistenza Individualizzato e la rivalutazione, svolgendo i1 ruolo di raccordo tra gli attori delle suddette fasi e con altri soggetti di volta in volta interessati od interessabili alle medesime.
11 Case Manager verifica, inoltre, 1’eventuale sopravvenienza delle cause di esclusione o di sospensione del beneficio indicate al successivo punto 11.
11 Piano di Assistenza Individualizzato e predisposto da1 Servizio Sociale competente, attraverso i1 Case Manager e deve contenere:
gli obiettivi generali ed obiettivi specifici, riferiti questi ultimi at diversi attori del progetto; la durata prevista;
il programma degli interventi; i vincoli negoziati tea le parti;
gli impegni della famiglia del beneficiario, se esistente o del “caregiver”;
la responsabilità dei singoli operatori dei servizi della Pete per 1’attuazione del programma degli interventi.
Solo dopo aver redatto il PAI di cui sopra, il Servizio Sociale Comunale valorizzeri nel sistema informativo del Programma il nominativo del beneficiario.
Il Piano di Assistenza Individualizzato va aggiornato almeno ogni 4 mesi, in base alle condizioni generali del paziente e della sua famiglia e in tempo utile per valutate le possibili variazioni del percorso assistenziale
10. GESTIONE DELL’ELENCO DEI BENEFICIARI
L’e1enco dei beneficiari redatto dai singoli Comuni diventa definitivo dopo la firma del PAI.
Le eventuali variazioni de11’e1enco dei beneficiari da parte dei Comuni di residenza dagli stessi dovranno essere registrate ed inviate tramite il sistema informativo del programma entro il giorno 10 di ogni mese a1 rispettivo Comune Capofila del1’Arnbito Socio-Territoriale in tempo utile perché quest’u1timo possa predisporre i pagamenti. Le variazioni apportate successivamente saranno considerate da1 mese successivo.
L’eventuale documentazione cartacea relativa alle variazioni intervenuta dovrà essere inviata, immediatamente dopo tale registrazione ne1 sistema, a1 Comune Capofila.
11. CAUSE DI ESCLUSIONE O DI SOSPENSIONE
Il ricovero in struttura residenziale o sanitaria di durata superiore a due mesi e causa di sospensione dell’erogazione del contributo economico per la durata de1 ricovero fino a complessivi quattro mesi.
11 diritto al contributo cessa con l’inserimento definitivo o di durata superiore a quattro mesi in struttura residenziale o sanitaria, con i1 trasferimento a1 di fuori del territorio regionale, con il decesso o con il venir meno di una delle condizioni di ammissibilità.
Sono applicabili a questo intervento economico anche le cause di esclusione o di sospensione previste per 1’indennita di accompagnamento.
11 beneficiario o chi per lui si impegna a comunicare in autocertificazione secondo le normative vigenti qualunque variazione intervenga nei rapporti contrattuali con assistenti familiari e/o cooperative sociali.
La comunicazione di tutti gli eventi deve avvenire entro 15 giorni ai Comuni di residenza.
11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(yfI SEI•fSI DKsLL’AR T. IN REG. UE 2016/679 – REGOLANIE O GE1•fERALE :S ULLA PRO PERSOl••fE DEI DATI E DEL CODECK- DELLA PRtVACY IT’ALI O, COMP
MOD1F’JM J’O DAL D.LGB. 101z”20 18)
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016, i1 trattamento dei dati personali raccolti e finalizzato allo svolgimento della della procedura prevista da1 presente avviso pubblico e a1l’eventuale concessione del contributo e avverrà del rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, secondo le modalità stabilite dalle norme anzidette. 11 responsabile del trattamento dei dati e, per il Comune di Castelsaraceno la Sig.ra Filomena Panzardi e per il Comune di Viggianello, quale Comune ente capofila dell’Ambito Lagonegrese – Pollino i1 Sig. Antonio Bonelli.
Viggianello, 19 Febbraio 2021
Allegati: