AVVISO PUBBLI CO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DELLE POLITI CHE SOCIALI

rende noto

che, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 588 del 28/09/2009, i cittadini interessati possono fare richiesta di concessione di

ASSEGNO  DI CURA

secondo le indicazioni e le modalità specificate nel presente Avviso.

  1. FINALITA’ DELL’ASSEGNO DI CURA

L’assegno di cura è un intervento sperimentale mirato ad assicurare un’adeguata assistenza al domicilio della persona non autosufficiente, evitando il ricorso precoce o incongruo al ricovero in strutture residenziali e favorendo il mantenimento della persona non autosufficiente nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali.

L’assegno di cura viene concesso per interventi:

  • rivolti alla famiglia che presta direttamente assistenza al proprio familiare non autosufficiente (Assegno di tipo A);
  • rivolti alla famiglia che si avvale, a titolo oneroso, di familiari o di assistenti familiari, nell’ottica della conciliazione tra lavoro, impegno e attività di cura e realizzazione della vita personale (Assegno di tipo B);
  • a sostegno del progetto di vita indipendente della persona non autosufficiente, perché provveda direttamente ad acquisire, a titolo oneroso, un aiuto da familiari o da altri (Assegno di tipo C).

 

  1. REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI

Possono accedere ai benefici previsti dalla D.C.R. n. 588 del 28/09/2009 le persone non autosufficienti e le famiglie che assicurano ai propri familiari non autosufficienti la necessaria assistenza a domicilio, che siano residenti in Basilicata da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso, in possesso dei seguenti requisiti:

  • condizione di non autosufficienza valutata dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) del Servizio di A.D.I. e comprovata dalle competenti commissioni mediche per l’accertamento dello stato di invalidità di cui alla  Legge  18  dell’11/02/1980 così come riportato ai punti 5, 6 e 12  del verbale di Commissione Medica;
  • condizione economica del nucleo familiare della persona non autosufficiente rilevata dalla certificazione I.S.E.E 2021, non superiore ai € 10.635,30.

Per essere destinataria dell’assegno di cura di tipo A, la famiglia deve essere in rapporto di effettiva convivenza con la persona non autosufficiente, ovvero garantire presenza a casa della stessa in relazione alle sue necessità.

 

  1. ENTITA’ DELL’ASSEGNO

L’importo mensile dell’assegno di cura, che integra l’indennità di accompagnamento, di tipo B e di quello di tipo C è di 300,00.

Tale importo è ridotto del 20% nel caso dell’assegno di tipo A.

Il contributo è concesso su base mensile e non viene riconosciuto per frazioni di diritto inferiori a 15 giorni del mese.

II diritto dei beneficiari al contributo economico decorre dal mese di presentazione della domanda. In caso di subentro il diritto del beneficiario subentrato decorre dal mese di sottoscrizione del PAI.

II contributo economico sarà erogato mensilmente, compatibilmente con le risorse disponibili, dal Comune Capofila dell’Ambito Socio-Territoriale attraverso assegno circolare non trasferibile ovvero accredito  su conto corrente bancario, eventuali commissioni d’incasso saranno a carico del beneficiario.

Il contributo non è cumulabile con i benefici economici di altri programmi di sostegno alla disabilità quali, senza pretesa di esaustività, il contributo pet persone affette da SLA di cui alla D.G.R. n. 256/2013, il contributo per persone in Stato vegetativo di cui alla D.G.R. n. 1016/2013, il contributo alle persone in condizione di disabilità gravissima di cui alle DD.G.R. n. 1037 dell’11/10/2018 e n. 1100 del 30/10/2018, ecc.

 

  1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il richiedente deve compilare per via elettronica la domanda di Assegno di Cura, il cui modello è presente negli allegati A, B e C del presente Avviso, servendosi dell’apposito modello di domanda  informatico  disponibile sul portale regionale https://assegnodicura.regione.basilicata.it o rivolgendosi all’Ufficio Sociale del Comune di residenza.

La domanda compilata on line dovrà essere stampata in triplice copia utilizzando la  funzione stampa  finale del sistema telematico.

Le tre copie stampate e firmate dal solo richiedente, corredate dalla documentazione richiesta, devono essere consegnate a mano o per PEC-Posta Elettronica Certificata all’indirizzo del Comune di residenza della persona non autosufficiente entro n. 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Per le domande consegnate a mano farà fede timbro e data di accettazione del Comune di residenza che rilascerà al richiedente, quale ricevuta, una delle tre copie della domanda. Per le domande trasmesse a mezzo PEC indicate nell’oggetto “RICHIESTA  ASSEGNO  DI  CURA  PER  NON AUTOSUFFICIENTI”  e farà  fede la data di consegna.

La domanda non sarà accettata se:

  • non risulterà compilata attraverso il sistema informatico;
  • risulterà stampata in versione bozza;
  • risulterà modificata e/o integrata a

Il richiedente può presentare domanda per una sola delle tipologie di assegno. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

  • certificato di invalidità per la concessione dell’indennità di accompagnamento rilasciato dalla Commissione Medica competente ai sensi della L. 18/1980;
  • certificazione I.S.E.E. 2021 del nucleo familiare della persona non autosufficiente attestante il valore non superiore a € 10.635,30;
  • stato di famiglia storico antecedente non meno di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Avviso, accompagnato da un’autocertificazione che attesti l’assistenza diretta al proprio familiare (Assegno di tipo A) o l’intenzione di avvalersi, a titolo oneroso, di uno o più assistenti familiari o familiari o di altre persone (Assegno di tipo B o di tipo C);
  • dichiarazione relativa al rapporto contrattuale con uno o più familiari o assistenti familiari (solo nel caso la persona non autosufficiente sia già assistita da familiari o assistenti familiari o da altre persone e richieda l’assegno di tipo B o di tipo C).

 

  1. DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA COMUNALE DEI POTENZIALI BENEFICIARI

II Comune, ricevute le domande, ne verifica l’ammissibilità e stila la graduatoria dei potenziali beneficiari, mediante apposita istruttoria affidata agli uffici comunali competenti, entro 60 giorni dalla scadenza dell’Avviso Pubblico sulla base dei criteri di seguito definiti.

Ai fini della compilazione della graduatoria dei potenziali beneficiari le fasce di reddito, riferite al calcolo I.S.E.E. 2021 del nucleo familiare della persona non autosufficiente, sono come di seguito definite insieme ai relativi punteggi:

 

FASCE REDDITO FAMILIARE (ISEE)

PUNTEGGIO

Fino a Euro 5.317, 16

3
Da Euro 5.317, 16 a 7.976,47

2

Da Euro 7.976,47 a 10.635, 30

1

In caso di parità di punteggio viene data priorità in ordine di importanza:

  1. alle persone sole che intendono avvalersi, a titolo oneroso, di assistenti familiari;
  2. alle persone la cui famiglia intende avvalersi, a titolo oneroso, di familiari o di assistenti familiari;
  3. alle persone più anziane

La graduatoria avrà validità per la durata dell’Avviso.

 

  1. INDIVIDUAZI ONE DEI BENEFICIARI

In relazione al numero  degli assegni erogabili, sulla  base delle risorse  finanziarie  disponibili per  l’Ambito, il Comune, entro 5 giorni dall’approvazione della graduatoria dei potenziali beneficiari, invia all’Ufficio Sociale del Comune capofila competente di Ambito Socio-Territoriale un numero doppio di fascicoli relativi alle domande di cittadini  utilmente  collocati in graduatoria  per l’attivazione  dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM)      del Servizio A.D.I. dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, integrata dall’Assistente Sociale del Comune interessato.

L’UVM, entro 45 giorni dalla data di trasmissione  dei fascicoli, redige un verbale in  cui individua l’e1enco dei beneficiari sulla base dei criteri e le modalità indicati all’ultimo paragrafo del presente punto.

Sulla base del verbale dell’UMI il Comune, con specifico atto amministrativo, procede, nei 5 giorni successivi, all’approvazione e alla pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari, comprensivo dell’eventuale lista di attesa, dell’Assegno di Cura.

L’eventuale sostituzione dei beneficiari, in relazione  al numero  degli  assegni erogabili,  avverrà  attraverso un nuovo processo di valutazione da parte  dell’UVM  che  riguarderà un  numero  doppio  di  nominativi  inseriti utilmente nella graduatoria comunale.

L’UVM, attivata secondo le procedure sopra descritte, individua i beneficiari dell’assegno di cura utilizzando i criteri e le modalità definite nelle DD. GG.RR. n. 1655 del 30/07/2001 “Approvazione delle linee- guida per l’erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)” e n. 862 del 10/ 06/ 2008 “D.G.R. n.1655 del 30.07.2001 – Approvazione delle nuove linee-guida per l’erogazione del Servizio di Cure Domiciliari nella Regione Basilicata”.

 

7. PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO

Dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari di ciascun Comune, il Servizio Sociale del Comune, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, incontra i beneficiari ed avvia la procedure di “presa in carico” verificando i dati esposti nella domanda di partecipazione al programma, illustrando le caratteristiche del Programma ed acquisendo il consenso del beneficiario o del care giver alla predisposizione del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI), come disposto dal punto 5.8 della Direttiva approvata con D.C.R. n. 588 del 28/09/2009. Al termine dell’incontro sarà redatto un verbale sottoscritto dalle parti.

Il PAI sarà redatto ed approvato entro e non oltre 40 giorni dalla pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari di ciascun Comune. La mancata sottoscrizione entro i termini prescritti comporterà la sospensione dell’erogazione del contributo economico. L’erogazione del contributo economico sarà riattivata  dal  mese successivo all’avvenuta firma. La firma del PAI non dà luogo al riconoscimento di arretrati in caso di subentro a seguito di esclusione di un beneficiario.

Le eventuali variazioni dell’elenco dei beneficiari da parte dei Comuni di residenza degli stessi dovranno essere registrate ed inviate tramite il sistema informativo del programma entro il giorno 10 di ogni mese al rispettivo Comune Capofila de1l’Arnbito Socio-Territoriale in tempo utile perché quest’ultimo possa predisporre i pagamenti. Le variazioni apportate successivamente saranno considerate dal mese successivo.

L’eventuale documentazione cartacea relativa alle variazioni intervenuta dovrà essere inviate, immediatamente dopo tale registrazione nel Sistema, al Comune Capofila.

 

8. CAUSE DI ESCLUSIONE O DI SOSPENSI ONE

Il ricovero in struttura residenziale di durata superiore a due mesi e causa di sospensione dell’erogazione dell’Assegno di Cura per la durata del ricovero stesso.

Il diritto al contributo cessa:

  • con l’inserimento definitivo in struttura residenziale;
  • con il trasferimento al di fuori del territorio regionale;
  • con il decesso;
  • con il venir meno di una delle condizioni di ammissibilità;
  • con la richiesta di rinuncia da parte del beneficiario o di colui/colei che ha presentato la domanda

Nel caso di cambio di residenza del beneficiario all’interno del territorio regionale, lo stesso rimane inserito nell’elenco del Comune che ha originariamente concesso l’assegno di cura.

Sono applicabili all’assegno di cura anche le cause di esclusione o di sospensione previste per l’indennità di accompagnamento.

Il beneficiario o chi per lui si impegna a comunicate in autocertificazione secondo le normative vigenti qualunque variazione intervenga nei rapporti contrattuali con assistenti familiari e/o cooperative sociali. La comunicazione di tali eventi deve avvenire entro i 30 giorni successivi al Comune di residenza.

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)  e  del  Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016, il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della sola procedura prevista dal presente avviso pubblico  e all’eventuale  concessione  del  contributo  e  avverrà  nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, secondo le modalità stabilite dalle norme anzidette. 11 responsabile del trattamento dei dati e, per il Comune di Castelsaraceno la Dott.ssa Filomena Panzardi e per il Comune di Viggianello, quale Comune ente capofila dell’Ambito Socio Territoriale n. 2 Lagonegrese – Pollino il Sig. Antonio Bonelli.

 

Viggianello, 25 Marzo 2021

IL  RESPONSABILE  DEL SETTORE DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Per scaricare l’Avviso pubblico e i moduli per la presentazione della domanda, accedi alla seguente cartella: https://drive.google.com/drive/folders/13Ikrv3bB8AhXEz_cAIemZ5UmA9a2ELtZ?usp=sharing

Tagged with →